Le risposte ai quesiti più ricorrenti che affronta ESCo Technology
Che cosa è una E.S.C.O.?
L’acronimo E.S.Co. sta per Energy Service Company ed indica una società di servizi energetici. Le E.S.Co. operano nel settore dell’energia offrendo servizi integrati all’utente ossia progettazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti, in una logica di risparmio, di riduzione delle inefficienze, degli sprechi e, dove possibile, di produzione di energia da fonti rinnovabili. Esse sono accreditate dall’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas) e sono l’unico soggetto autorizzato ad accedere ad alcune delle incentivazioni statali previste dalle leggi. La garanzia dei risultati è un fattore centrale delle attività di una ESCO.
Come fa una ESCO a far risparmiare sulla bolletta?
Per far risparmiare il cliente sulla bolletta, la E.S.Co. si adopera nel trovare soluzioni migliorative per tutti quei passaggi che intercorrono tra l’approvvigionamento della fonte primaria e l’utilizzo dell’energia trasformata, e cioè:
- aumentando l’efficienza degli impianti di produzione già esistenti o sostituendoli con tecnologie più evolute;
- adottando accorgimenti tecnici che riducono gli sprechi e migliorano distribuzione e utilizzo dell’energia;
- sostituendo le fonti fossili con fonti rinnovabili.
Quali sono i tipici interventi di una ESCO?
- illuminazione pubblica;
- illuminazione d’interni;
- servizio energia;
- cogenerazione;
- rifasamento dei carichi elettrici;
- motori elettrici industriali;
- gestione ottimale dei contratti di fornitura dei vettori energetici.
Per fruire delle detrazioni fiscali del 55-65% cosa occorre inviare all’ENEA?
E come posso sapere se la mia domanda è stata accettata o meno e se posso procedere alla detrazione? R – Non occorre inviare alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori (fatto salvo quanto riportato nella faq 43) debba essere trasmessa ad Enea, per via telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016, http://finanziaria2016.enea.it), raggiungibile dalla homepage di questo sito, cliccando sul link “INVIO”, la documentazione costituita dall’Attestato di qualificazione energetica (Allegato A al “decreto edifici”) e la scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E) o in alcuni casi, una documentazione semplificata, costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o di sostituzione di scaldacqua di tipo tradizionale con scaldacqua a pompa di calore per a.c.s o di sostituzione o nuova installazione di generatori di calore a biomassa_comma 347) o dal solo Allegato F (nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari o di schermature solari). Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale Identificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. che invece deve essere conservata a cura dell’utente ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre è facoltà dell’Agenzia richiedere l’esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati. Di conseguenza, si consiglia l’utente di stampare questi documenti e conservarli in caso di futuri possibili controlli. Si ricorda infine che l’allegato A deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all’impianto per accedere alle detrazioni.
Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli?
Occorrono due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 8 del “decreto edifici” (documento da conservare). Tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all’art. 4, c. 1, lettera a) del “decreto edifici”. 2) Scheda informativa semplificata sull’intervento realizzato (allegato F) da compilare a video e da inviare all’ENEA. Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall’art. 8 del “decreto edifici”. Si ricorda che i pannelli solari devono possedere anche la certificazione solar keymark, obbligatoria dal 29 marzo 2013. 4.
Devo sostituire il generatore di calore del mio impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
Dal 15/8/09 occorrono due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 9 del “decreto edifici”. Nel caso di impianti con potenza nominale inferiore a 100 kW , questo documento può essere sostituito dalle certificazioni del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili), che attestino il rispetto dei medesimi requisiti. Ancora, l’asseverazione può anche essere resa nella forma di cui all’art. 4, c. 1, lettera a) del “decreto edifici” (documento da conservare). 2) Scheda informativa che contenga i dati di cui all’allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all’ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall’art. 9 del “decreto edifici”.
Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare. 1) Nel caso di interventi che NON COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO: a) in parti comuni del condominio: -se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato “A” e un allegato “E” del decreto attuativo per l’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto; -se gli impianti sono autonomi consigliamo invece di predisporre un allegato “A” e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell’allegato E da predisporre per ciascuna unità immobiliare si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico applicando i millesimi relativi all’intervento sostenuto. b) sul singolo appartamento: -se l’impianto termico esistente è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” facendo riferimento, per l’involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l’impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l’allegato “E” per il singolo appartamento; -se l’impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati “A” e “E” per il singolo appartamento. 2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO CON ALTRO NON A BIOMASSA (per il quale caso specifico si rimanda alla faq 27): -se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l’Allegato E riferito all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto; -se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento. 3) Nel caso di interventi ai sensi del comma 344: a) se l’impianto termico è CENTRALIZZATO occorre predisporre un unico Allegato “A” e un Allegato “E” per l’intero edificio; b) se gli impianti sono AUTONOMI consigliamo di predisporre un Allegato “A” e un Allegato “E” per unità immobiliare. Per quanto riguarda il valore dell’Indice di Prestazione Energetica per l’intero edificio che deve essere minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato “A” al Decreto 11 Marzo 2008 e s.m.i., riteniamo che questo debba essere calcolato come media di tutti gli indici delle varie unità immobiliari pesati sulla singola superficie o volumetria. 14.
L’IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal “decreto edifici” è al 10%?
Come deve essere compilata la fattura? E il 55-65% da detrarre è comprensivo di IVA? R – In base all’art. 7, c. 2, lettera r) del D. L. 70/2011 e alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1/6/2012, dal 1° gennaio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera. Tuttavia si consiglia di ignorare questa facilitazione solo “virtuale” in quanto il regime di applicazione dell’IVA permane diverso. Infatti, nell’ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi l’IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza dell’importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo l’aliquota è al 22% (dal 1/10/2013). Per la seconda domanda, qualora l’IVA rappresenti un costo -come per le persone fisiche -è detraibile. Non lo è se l’imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende.Per i dettagli si veda il paragrafo 9 della “circolare entrate”. 15. D – Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente? R – Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell’immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l’ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condomini.